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D. 02/12/2005 n. 147/05COMITATO INTERMINISTERIALE PROGRAMMAZIONE ECONOMICA Deliberazione 2 dicembre 2005 n. 147/2005 1° Programma delle opere strategiche (legge n. 433/2001) - Velocizzazione linea ferroviaria Catania-Siracusa. IL COMITATO INTERMINISTERIALE PROGRAMMAZIONE ECONOMICA -Vista la legge 21 dicembre 2001 n. 443, che, all'art. 1, ha stabilito che le infrastrutture pubbliche e private e gli insediamenti strategici e di preminente interesse nazionale, da realizzare per la modernizzazione e lo sviluppo del Paese, vengano individuati dal Governo attraverso un programma formulato secondo i criteri e le indicazioni procedurali contenuti nello stesso articolo, demandando a questo Comitato di approvare, in sede di prima applicazione della legge, il suddetto programma entro il 31 dicembre 2001; -Vista la legge 1° agosto 2002 n. 166, che, all'art. 13, oltre a recare modifiche al menzionato art. 1 della legge n. 443/2001 ed autorizzare limiti di impegno quindicennali per la progettazione e la realizzazione delle opere incluse nel programma approvato da questo Comitato e per interventi nel settore idrico di competenza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, prevede che gli interventi medesimi siano ricompresi in intese generali quadro tra il Governo e ogni singola regione o provincia autonoma al fine del congiunto coordinamento e realizzazione delle opere; -Visto il decreto legislativo 20 agosto 2002 n. 190, attuativo dell'art. 1 della menzionata legge n. 443/2001; - Visti, in particolare, l'art. 1 della citata legge n. 443/2001, come modificato dall'art. 13 della legge n. 166/2002, e l'art. 2 del decreto legislativo n. 190/2002, che attribuiscono la responsabilità dell'istruttoria e la funzione di supporto alle attività di questo Comitato al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, che può in proposito avvalersi di apposita «struttura tecnica di missione»; -Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001 n. 327, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità, come modificato -da ultimo -dal decreto legislativo 27 dicembre 2004, n. 330; -Visto l'art. 11 della legge 16 gennaio 2003 n. 3, recante «Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione», secondo il quale, a decorrere dal 1° gennaio 2003, ogni progetto di investimento pubblico deve essere dotato di un codice unico di progetto (CUP); -Visto il decreto legislativo 17 agosto 2005 n. 189, che apporta modifiche ed integrazioni al citato decreto legislativo n. 190/2002; - Vista la delibera 21 dicembre 2001 n. 121 (Gazzetta Ufficiale n. 51/2002 supplemento ordinario), con la quale questo Comitato, ai sensi del più volte richiamato art. 1 della legge n. 443/2001, ha approvato il 1° Programma delle opere strategiche, che include, nel «Corridoio plurimodale tirrenico - nord Europa» tra i sistemi ferroviari, l'«asse ferroviario Salerno-Reggio Calabria- Palermo-Catania», per il quale indica un costo di 12.291,674 Meuro; -Vista la delibera 27 dicembre 2002, n. 143 (Gazzetta Ufficiale n. 87/2003, errata corrige in Gazzetta Ufficiale n. 140/2003), con la quale questo Comitato ha definito il sistema per l'attribuzione del CUP, che deve essere richiesto dai soggetti responsabili di cui al punto 1.4 della delibera stessa; - Vista la delibera 25 luglio 2003, n. 63 (Gazzetta Ufficiale n. 248/2003), con la quale questo Comitato ha formulato, tra l'altro, indicazioni di ordine procedurale riguardo alle attività di supporto che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è chiamato a svolgere ai fini della vigilanza sull'esecuzione degli interventi inclusi nel 1° Programma delle infrastrutture strategiche; - Vista la delibera 29 settembre 2004, n. 24 (Gazzetta Ufficiale n. 276/2004), con la quale questo Comitato ha stabilito che il CUP deve essere riportato su tutti i documenti amministrativi e contabili, cartacei ed informatici, relativi a progetti di investimento pubblico, e deve essere utilizzato nelle banche dati dei vari sistemi informativi, comunque interessati ai suddetti progetti; -Visto il decreto emanato dal Ministro dell'interno il 14 marzo 2003 di concerto con il Ministro della giustizia e il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, come integrato dai decreti dell'8 giugno 2004 e 24 giugno 2005, con il quale - in relazione al disposto dell'art. 15, comma 5, del decreto legislativo n. 190/2002 - è stato costituito il Comitato di coordinamento per l'alta sorveglianza delle grandi opere; - Vista la nota 5 novembre 2004, n. COM/3001/1, con la quale il coordinatore del predetto Comitato di coordinamento per l'alta sorveglianza delle grandi opere espone le linee guida varate dal Comitato nella seduta del 27 ottobre 2004; -Vista la sentenza n. 303 del 25 settembre 2003 con la quale la Corte costituzionale, nell'esaminare le censure mosse alla legge n. 443/2001 ed ai decreti legislativi attuativi, si richiama all'imprescindibilità dell'intesa tra Stato e singola regione ai fini dell'attuabilità del programma delle infrastrutture strategiche interessanti il territorio di competenza, sottolineando come l'intesa possa anche essere successiva ad un'individuazione effettuata unilateralmente dal Governo e precisando che i finanziamenti concessi all'opera sono da considerare inefficaci finchè l'intesa non si perfezioni; - Vista la nota 26 ottobre 2005, n. 510, con la quale il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha trasmesso la relazione istruttoria sul progetto preliminare della «velocizzazione della linea Catania-Siracusa», proponendone l'approvazione in linea tecnica; -Viste le successive note 24 novembre 2005, n. 565 e n. 569, con le quali la suddetta Amministrazione ha trasmesso, rispettivamente, precisazioni in merito al progetto e - tra l'altro - le schede di cui alla richiamata delibera n. 63/2003; -Considerato che questo Comitato ha conferito carattere programmatico al quadro finanziario riportato nell'allegato 1 della suddetta delibera n. 121/2001, riservandosi di procedere successivamente alla ricognizione delle diverse fonti di finanziamento disponibili per ciascun intervento; - Considerato che l'opera oggetto della presente delibera è compresa nell'Intesa generale quadro tra Governo e regione Siciliana, sottoscritta il 14 ottobre 2003, nell'ambito delle «infrastrutture di preminente interesse nazionale a carattere interregionale» nella «tratta siciliana dell'asse ferroviario Salerno- Reggio Calabria»; - Considerato che questo Comitato, con delibera 27 maggio 2005, n. 62, ha approvato, in linea meramente tecnica, il progetto preliminare della «raddoppio linea Messina-Catania: tratta Giampilieri-Fiumefreddo» incluso nella citata infrastruttura strategica «asse ferroviario Salerno-Reggio Calabria- Palermo-Catania»; -Considerato che le indicazioni riportate nella scheda ex delibera n. 63/2003 sui sub-interventi riconducibili alla voce «asse ferroviario Salerno-Reggio Calabria- Palermo-Catania» non sono recepibili in questa sede, in quanto il costo complessivo dei medesimi non è coerente con quello dei documenti programmatori sinora licenziati, e possono essere valutate solo in sede di eventuale ulteriore rivisitazione del programma; - Considerato che il progetto «velocizzazione Catania-Siracusa» è incluso - tra i «nuovi progetti di legge obiettivo» - nel Piano delle priorità degli interventi ferroviari (PPI) - edizione aprile 2004, che questo Comitato, con delibera 20 dicembre 2004, n. 91, ha approvato per l'anno 2005 e, in via programmatica, per gli anni successivi; -Udita la relazione del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, il quale propone l'approvazione, con prescrizioni, del progetto preliminare «velocizzazione della linea ferroviaria Catania-Siracusa: tratta BicoccaTargia»; -Acquisita in seduta l'intesa del Ministro dell'economia e delle finanze; -Prende atto: • delle risultanze dell'istruttoria svolta dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ed in particolare: sotto l'aspetto tecnico-procedurale: che l'opera fa parte del corridoio ferroviario tirrenico-nord Europa, è inclusa nella infrastruttura strategica «asse ferroviario Salerno-Reggio Calabria-Palermo- Catania» di cui all'allegato 1 della citata delibera n. 121/2001, e, in particolare, nella linea ferroviaria Messina-Catania-Siracusa, che si sviluppa in territorio siciliano complessivamente per 178 km; • che su detta linea ferroviaria Messina-Catania-Siracusa sono in programma e/o in corso di realizzazione interventi di potenziamento e raddoppio, mentre, con riferimento alla tratta Catania-Siracusa, il raddoppio è già attivato nelle tratte Catania-Acquicella-Bicocca e Targia-Siracusa; • che l'intervento sottoposto a questo Comitato costituisce una prima fase funzionale dell'adeguamento e raddoppio della linea Catania-Siracusa, e riguarda, in particolare, la velocizzazione di detta linea ferroviaria nel tratto Bicocca-Targia, compreso tra il chilometro 236,800 e il chilometro 301,890, per uno sviluppo complessivo di 71,876 km; • che gli obiettivi generali che si intendono perseguire con l'intervento all'esame consistono nella riduzione di tempi di percorrenza di circa il 10% rispetto a quelli attuali, nella istituzione dei ranghi di velocità «C» - ove non presente - e «P», nel miglioramento del comfort di marcia, nella riduzione delle interferenze con la viabilità stradale e nell'aumento generalizzato degli indici di affidabilità; • che la suddetta tratta è attualmente elettrificata a semplice binario e consente velocità di tracciato comprese tra 75 e 125 km/h, in rango A, per un tempo di percorrenza virtuale di 44 minuti; • che lungo il tracciato sono presenti 10 stazioni tra le quali la stazione di Bicocca, dove è presente la diramazione per Palermo, e la stazione di Lentini, dove è presente la diramazione per la linea Caltagirone-Gela; • che, inoltre, lungo il tracciato sono presenti 5 gallerie e 21 passaggi a livello; • che gli interventi previsti consistono essenzialmente in adeguamenti e messa a norma e si articolano sinteticamente in: stabilizzazione del corpo stradale a seguito di cedimenti dovuti a problematiche idrogeologiche; -regimentazione idraulica; -ripristino delle continuità strutturali delle opere d'arte; -demolizione e ricostruzione di tre cavalcavia; - realizzazione sentieri pedonali e nicchie in galleria per adeguamento alla normativa antinfortunistica; - modeste rettifiche del tracciato, da pochi centimetri ad un massimo di 6 m rispetto alla posizione attuale del binario; -realizzazione della variante Valsavoia tra il chilometro 244,100 e il chilometro 248,500, in galleria naturale a semplice binario; - eliminazione dei passaggi a livello ovvero spostamento dei pedali e verifica della visibilità per i passaggi a livello privati; -che la quasi totalità dei lavori interessa il perimetro della proprietà ferroviaria e che gli espropri sono limitati ad interventi di carattere puntiforme, quali rettifiche di tracciato e realizzazione di nuovi cavalcavia; -ad eccezione della variante di tracciato della galleria Valsavoia; • che il progetto preliminare dell'opera è stato trasmesso dal soggetto aggiudicatore, Rete ferroviaria italiana S.p.a. (RFI S.p.a.), al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, alla regione Siciliana e alle Amministrazioni interessate; • che il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, con note 24 dicembre 2003, n. 14920/VIA, e 21 luglio 2004, n. 17039, non ha ritenuto il progetto assoggettabile alla procedura di VIA a carattere nazionale a motivo del carattere locale degli impatti prodotti dall'opera, ritenendolo tuttavia assoggettabile alla Valutazione di incidenza a carattere regionale; • che il soggetto aggiudicatore, con note 26 luglio 2004, n. DMA/DCI/PA/7718, e 10 settembre 2004, n. DMA/DCI/PA/8913, su richiesta della Soprintendenza archeologica di Siracusa, ha manifestato la volontà di stralciare dal progetto preliminare le opere necessarie per la soppressione di passaggi a livello ricadenti nelle aree archeologiche vincolate di Cantera, Megara Hyblaea, Fondaco Nuovo; |
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